10 Marzo 2026
Plant Based HubRiforma OCM, l’accordo UE ridisegna le regole del gioco per il plant-based
Il 5 marzo 2026, al termine di un lungo trilogo istituzionale, Consiglio dell’Unione Europea e Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla riforma mirata del regolamento sull’Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM). Il testo, confermato ufficialmente il giorno successivo, introduce per la prima volta nell’ordinamento europeo una definizione legale di “carne” e riserva 31 denominazioni tipiche esclusivamente ai prodotti di origine animale, vietandone l’uso per i prodotti plant-based e per quelli da coltura cellulare.
Per gli operatori del settore delle alternative vegetali, che seguiamo da anni attraverso il nostro Osservatorio, si tratta di un momento normativo atteso e per molti versi ambivalente: un compromesso politico che chiude alcune questioni aperte da anni, ma ne lascia altre irrisolte. Vale la pena analizzarlo con la profondità che merita.
Cos’è il regolamento OCM e com’è diventato il terreno del meat sounding
Il regolamento sull’Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli è lo strumento con cui l’Unione Europea disciplina il funzionamento dei mercati dei prodotti agricoli come cereali, frutta, verdura, latte, carni. Non è uno strumento pensato originariamente per regolamentare l’etichettatura delle alternative vegetali alla carne, eppure la sua riforma è diventata il veicolo con cui le istituzioni europee hanno affrontato il tema del cosiddetto meat sounding – ovvero l’uso di denominazioni tipicamente associate alla carne per descrivere prodotti plant-based.
Come si legge nella nota ufficiale del Consiglio UE, l’obiettivo primario della riforma era «rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori nella filiera agroalimentare» attraverso misure come l’introduzione di contratti scritti obbligatori tra agricoltori e acquirenti e la semplificazione delle norme per le organizzazioni di produttori. La questione del meat sounding si è innestata su questo processo come emendamento proposto dall’eurodeputata francese Céline Imart (PPE), diventando rapidamente il punto più controverso dell’intero negoziato.
I contenuti tecnici dell’accordo: i 31 termini protetti
L’accordo introduce nel testo del regolamento OCM una definizione giuridica di “carne” come “parti commestibili di animali”. A partire da questa definizione, vengono individuati 31 termini riservati in via esclusiva ai prodotti a base di carne animale e ai loro tagli e denominazioni morfologiche (coscia, filetto, controfiletto, etc).
Come specifica la nota del Consiglio: «Questi termini sono riservati esclusivamente ai prodotti a base di carne e non possono pertanto essere utilizzati per prodotti che non contengono carne, come ad esempio quelli ottenuti da colture cellulari».
L’accordo prevede un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore, per permettere alle aziende di smaltire le scorte di packaging esistente e adeguare etichette e materiali di comunicazione.
La grande eccezione: “veggie burger” e “salsiccia vegana” sopravvivono
Il punto politicamente più complesso – e di maggiore interesse per il settore plant-based – è quello che alla fine è rimasto fuori dall’accordo. Nonostante lunghe trattative, il divieto non coprirà i termini generici come “burger”, “salsiccia”, “nuggets” e “prosciutto”, a condizione che l’etichettatura del prodotto indichi chiaramente la sua natura vegetale o “plant-based”.
Non si tratta di un esito scontato. Il mandato approvato dal Parlamento Europeo in plenaria l’8 ottobre 2025 — con 532 voti favorevoli, 78 contrari e 25 astenuti — puntava a una restrizione molto più ampia, che avrebbe incluso proprio questi termini. Come documenta il Legislative Train Schedule del Parlamento Europeo, la proposta originaria mirava a riservare esclusivamente ai prodotti con carne «termini come bistecca, scaloppina, salsiccia o burger». La pressione delle associazioni di settore, l’evidenza sulle preferenze dei consumatori e la complessità tecnica di trovare denominazioni alternative hanno orientato i negoziatori verso la soluzione di compromesso.
Carne coltivata: una questione separata, ma inscindibile
L’accordo OCM cita esplicitamente i prodotti da coltura cellulare tra quelli che non potranno fare uso dei 31 termini riservati. Nella pratica, questa precisazione ha un valore quasi simbolico: attualmente, infatti, nessun prodotto derivato da cellule animali coltivate è ammesso alla vendita sul mercato europeo. L’EFSA non ha ancora concluso la valutazione delle richieste di novel food relative a questa categoria di prodotti.
Nonostante ciò, l’inclusione nel testo riveste una certa importanza. Stabilisce, in un atto normativo di rango europeo, che la “carne coltivata” non è equiparabile né alla carne convenzionale né ai prodotti plant-based, con implicazioni per le future discussioni sul quadro regolatorio delle proteine alternative.
Impatto pratico per gli operatori: cosa cambia davvero
- Denominazioni di prodotto. I 31 termini protetti non potranno comparire isolati in etichetta, in pubblicità o nel materiale promozionale per prodotti plant-based. Formulazioni come “bistecca vegetale”, “filetto di soia” o “bacon vegano” saranno presumibilmente fuori norma. Restano invece ammissibili “veggie burger”, “burger di legumi”, “salsiccia vegana” e formulazioni analoghe che qualifichino chiaramente l’origine vegetale.
- Packaging e comunicazione. Le aziende che attualmente utilizzano uno dei 31 termini protetti per i propri prodotti plant-based dovranno rivedere etichette, naming e materiali. Il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore lascia tempo sufficiente per pianificare, ma non per procrastinare.
- Mercato unico. Uno degli effetti più attesi è il superamento del patchwork di iniziative nazionali disomogenee. Le aziende che operano in più Paesi UE potranno fare riferimento a un quadro normativo unico, anziché navigare tra la Legge 172/2023 italiana, il decreto francese sospeso dal Consiglio di Stato, e le potenziali normative di altri Paesi membri.
- Prodotti ibridi e blended meat. Un’area di incertezza segnalata dagli operatori riguarda i prodotti che combinano proteine animali e vegetali — la cosiddetta “blended meat”. Come nota FoodBev Media, «l’entità in cui le restrizioni si applicheranno ai prodotti “ibridi” è attualmente poco chiara. Ulteriori chiarimenti sono attesi».
Il nodo della consapevolezza dei consumatori
Le restrizioni sui nomi sono sempre state motivate, almeno nel discorso politico, come misure per proteggere i consumatori. Si parte dal presupposto che il meat sounding generi confusione: il consumatore comprerebbe un “burger di soia” pensando di acquistare un burger di manzo.
I dati disponibili, tuttavia, raccontano una storia molto diversa. Secondo uno studio pubblicato nel 2020 dal Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) su un campione di 11.000 partecipanti in 11 Paesi europei, il 42,4% dei consumatori ritiene che i termini meat sounding debbano essere consentiti purché i prodotti siano chiaramente etichettati come vegetariani o vegani, mentre solo 1 consumatore su 5 ritiene che questi termini non debbano mai essere utilizzati per i prodotti plant-based. Come riporta un’indagine condotta da ProVeg International nel 2022 su consumatori europei, il 94% degli intervistati non è confuso dalla denominazione “nuggets” applicata a un prodotto plant-based a base di pollo. Solo il 3,6% ha dichiarato di aver acquistato per errore dei nuggets vegani credendo di comprare quelli di pollo ma non vi è alcuna evidenza di confusione diffusa quando i prodotti sono chiaramente etichettati come plant-based o vegani.
Il mercato europeo plant-based: dimensioni e resilienza
La posta in gioco sul piano economico è tutt’altro che trascurabile. Secondo l’analisi di GFI Europe, nel 2024 le vendite al dettaglio di prodotti plant-based nei sei principali mercati europei (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito) hanno raggiunto 4,7 miliardi di euro. L’Italia, con 639 milioni di euro, si conferma il terzo mercato europeo per dimensioni.
Sul fronte globale, l’Europa rappresenta il principale mercato mondiale per le alternative vegetali alla carne: nel 2024 il continente ha contribuito al 54% delle vendite retail globali di alternative vegetali alla carne e al pesce, stimate in 6,1 miliardi di dollari a livello mondiale.
Cosa accadrà ora? L’iter di approvazione della riforma
L’accordo raggiunto il 6 marzo è, per il momento, un’intesa provvisoria. Prima di acquistare forza normativa, dovrà essere approvato formalmente sia dal Parlamento Europeo in seduta plenaria sia dal Consiglio. Il prossimo step sarà venerdì 13 marzo, quando il testo proseguirà verso l’adozione formale da parte del Consiglio Agricoltura e Pesca e un voto finale in plenaria al Parlamento Europeo». Esistono quindi ancora margini tecnici, sebbene contenuti, per ulteriori modifiche.
Per le imprese che operano nel food retail e nella distribuzione di prodotti plant-based, la finestra di adeguamento di tre anni decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento e non dalla data dell’accordo provvisorio. Non è dunque un’urgenza immediata, ma una scadenza che richiede pianificazione fin da ora, in particolare per le aziende con linee di prodotto che includono uno dei 31 termini protetti.
Siamo dunque al punto in cui l’Unione Europea prende in mano un dibattito che aveva prodotto finora solo iniziative nazionali disomogenee, sentenze giudiziarie e incertezza normativa.